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09/01/2014

Adeguatezza delle misure di sicurezza

Ecco ulteriori misure di sicurezza da predisporre nei casi in cui quelle considerate più comuni non fossero sufficienti.

Continuando a percorrere le indicazioni del D.M. del 10/03/98, approfondiremo oggi l'articolo 1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA.
 
Infatti, nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili dei fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle disposizioni del D.M. 10/03/98 siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati di seguito.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:
 
A) VIE DI ESODO
1) riduzione dei percorso di esodo;
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore segnaletica;
5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7) incremento dei personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8) limitazione dell'affollamento.
 
B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
 
C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
4) miglioramento dei tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
 
D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

Ecco quindi le ulteriori misure di sicurezza da adottare qualora quelle considerate più comuni, non fossero sufficienti a garantire un buon livello di sicurezza, ma per un'eventuale consulenza gratuita, non esitate a contattare uno dei preparatissimi consulenti di Italia Estintori, che saprà sicuramente consigliarvi la migliore souluzione alle vostre specifiche esigenze.

Tel. 02 440.08.85 - mail@italiaestintori.it



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